Sinistro Stradale e Inseguimento della Polizia: La Responsabilità del Conducente in Fuga

Pubblicato il 22 marzo 2025 alle ore 18:49

Nel caso di incidenti stradali che coinvolgono veicoli delle forze dell’ordine impegnati in operazioni di pubblica sicurezza, sorgono spesso questioni giuridiche complesse in merito alla responsabilità per i danni subiti dalle parti coinvolte. La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, 25 febbraio 2025, N. 4963) chiarisce un principio fondamentale: in caso di sinistro tra un veicolo privato in fuga e un mezzo delle forze dell’ordine impegnato nell’inseguimento, la responsabilità ricade integralmente sul conducente in fuga e sul proprietario del veicolo, salvo che l’azione della polizia non risulti sproporzionata.

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L'Obbligo di Fermarsi agli Ordini della Polizia e le Conseguenze della Fuga

L’art. 192 del Codice della Strada impone ai conducenti di fermarsi quando ricevono l’ordine da parte degli agenti preposti ai servizi di polizia stradale. L’inosservanza di tale obbligo, con conseguente tentativo di fuga, può configurare non solo violazioni amministrative ma anche responsabilità penale e civile.

In ambito giurisprudenziale, la Cassazione ha ribadito più volte la gravità della condotta di chi, ignorando l’ordine di arresto, si pone in una situazione di pericolo per sé e per gli altri:

  • Cass. Pen., Sez. IV, 12 luglio 2019, N. 30727 ha affermato che la fuga da un controllo di polizia può costituire un’aggravante in caso di sinistro stradale, in quanto dimostra una condotta imprudente e pericolosa.

  • Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 2018, N. 1473 ha confermato che il conducente che si dia alla fuga dopo un incidente è responsabile in misura prevalente per i danni cagionati, salvo prova contraria.

Il Principio della Proporzionalità nell'Azione degli Agenti di Pubblica Sicurezza

Un aspetto centrale della sentenza n. 4963/2025 riguarda la valutazione della proporzionalità dell’azione della polizia. Gli agenti sono tenuti a operare nell’ambito della legalità e della ragionevolezza, evitando manovre che possano risultare sproporzionate rispetto al pericolo da evitare.

  • Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2016, N. 23133 ha stabilito che il comportamento degli agenti deve essere valutato alla luce del contesto e della necessità di preservare la sicurezza pubblica, evitando condotte eccessivamente rischiose.

  • Tribunale di Torino, Sent. N. 4871/2021 ha escluso la responsabilità di un agente che, nel tentativo di fermare un veicolo fuggitivo, aveva causato un lieve danno al mezzo privato, ritenendo l’azione proporzionata alla necessità di bloccare un pericolo per la circolazione.

Applicazione dell’Art. 2054 c.c. e dell’Art. 51 c.p.

In base all’art. 2054, comma 3, c.c., il conducente e il proprietario del veicolo che causa un incidente sono responsabili dei danni subiti dagli altri soggetti coinvolti. Tuttavia, nel caso in cui la collisione sia avvenuta durante un’operazione di polizia necessaria e proporzionata, l’azione degli agenti può rientrare nella scriminante dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.).

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato che non trova applicazione la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, commi 1 e 2, c.c. quando il sinistro avviene nell’ambito di un’operazione legittima della polizia. In tali casi, il responsabile principale resta il conducente in fuga.

Conclusioni

La sentenza N. 4963/2025 della Cassazione chiarisce un aspetto cruciale della responsabilità nei sinistri tra veicoli privati e mezzi di pubblica sicurezza impegnati in inseguimenti. Il conducente in fuga è considerato responsabile per i danni cagionati, mentre l’operato degli agenti viene valutato secondo il principio di proporzionalità. Questo principio, confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali, ribadisce che l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi agli ordini delle forze dell’ordine rappresenta una condotta pericolosa con rilevanti conseguenze giuridiche.

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