La questione della prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) privi di indicazioni chiare sulla scadenza e senza la consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) è al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale. Recenti pronunce, tra cui la sentenza del Tribunale di Ivrea N. 467/2025, hanno evidenziato le responsabilità di Poste Italiane in materia di obblighi informativi e trasparenza nei confronti dei risparmiatori.

Il Caso del Tribunale di Ivrea: Sentenza N. 467/2025
Il Tribunale di Ivrea ha affrontato il caso di un risparmiatore in possesso di BFP privi di indicazioni sulla scadenza e senza aver ricevuto il FIA. Il tribunale ha stabilito che, in assenza di prove da parte di Poste Italiane circa la consegna del FIA, l'ente è tenuto a risarcire l'investitore per l'importo del capitale investito. Questa decisione sottolinea l'importanza degli obblighi informativi e della trasparenza nella gestione dei BFP.
Il Quadro Normativo: Prescrizione e Obblighi Informativi
Secondo l'art. 6-ter, comma 1, del D.M. 6 ottobre 2004, il diritto al rimborso dei BFP si prescrive in dieci anni dalla data di scadenza del buono. Tuttavia, in assenza di una data di scadenza chiaramente indicata sul titolo o comunicata al sottoscrittore, la decorrenza della prescrizione diventa incerta. L'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il che implica che, senza una data di scadenza nota, la prescrizione potrebbe non iniziare affatto.
Giurisprudenza Rilevante: Sentenze di Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione
La giurisprudenza ha affrontato la questione della prescrizione dei BFP in diverse occasioni, evidenziando l'importanza degli obblighi informativi da parte di Poste Italiane.
- Tribunale di Napoli, Sentenza del 9 ottobre 2023: In tema di buoni fruttiferi postali a termine, l'obbligo di informazione sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione non trova fondamento nella disciplina sulla trasparenza bancaria ex art. 21 TUF, bensì nel dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e buona fede, quale manifestazione del dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. Tale dovere si intensifica nei rapporti giuridicamente qualificati, trasformandosi in dovere di protezione proporzionale al grado di affidamento ingenerato. La buona fede in funzione integrativa concorre con la regola pattizia ad arricchire gli obblighi contrattuali in chiave solidaristica, ponendosi come regola obiettiva che determina il comportamento dovuto. All'intermediario postale, nell'esercizio della funzione pubblicistica di raccolta del risparmio, è richiesto uno sforzo maggiore in termini di correttezza e lealtà rispetto a una generica controparte, dovendo fornire informazioni chiare e precise sulla scadenza dei titoli per non ingenerare nei risparmiatori un legittimo affidamento sulla diversa durata dell'investimento. L'omessa indicazione della data di scadenza sul titolo e/o l'omessa informazione in merito alla stessa costituisce inadempimento contrattuale imputabile all'intermediario, che è tenuto a risarcire i danni patrimoniali conseguenti, pur non determinando la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. in assenza di prova dell'elemento soggettivo del dolo. La presunzione legale di conoscenza delle condizioni contrattuali derivante dalla pubblicazione dei decreti ministeriali non fa venir meno l'obbligo informativo dell'intermediario, dovendo essere bilanciata l'esigenza di tutela degli interessi generali con quella costituzionalmente garantita di tutela del risparmio.
- Tribunale di Monza Sentenza N. 1207/2024: anche con tale statuizione viene stabilito il principio di diritto delle ripercussioni dell’omessa consegna del FIA da cui discende l’obbligo risarcitorio non solo del capitale ma altresì degli interessi.
Responsabilità Risarcitoria di Poste Italiane
In casi in cui la prescrizione sia maturata, ma Poste Italiane non abbia adempiuto agli obblighi informativi, i tribunali hanno riconosciuto la responsabilità risarcitoria dell'ente. Ad esempio, il Tribunale di Pavia, con sentenza N. 144 del 18 gennaio 2024, ha condannato Poste Italiane al risarcimento del capitale investito, oltre agli interessi, per non aver fornito adeguate informazioni al sottoscrittore.
Conclusioni
La giurisprudenza recente evidenzia l'importanza della trasparenza e dell'adempimento degli obblighi informativi da parte di Poste Italiane nella gestione dei BFP. In assenza di indicazioni chiare sulla scadenza e senza la consegna del FIA, la decorrenza della prescrizione può essere contestata e l'ente può essere ritenuto responsabile quantomeno per il risarcimento del capitale investito. I risparmiatori sono quindi invitati a verificare attentamente le condizioni dei propri buoni e a richiedere tutte le informazioni necessarie al momento della sottoscrizione.
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