La perdita di un animale domestico può costituire un evento altamente traumatico per il proprietario. Il legame affettivo tra l'uomo e gli animali ha portato negli anni a un progressivo riconoscimento giuridico della sofferenza derivante dalla loro perdita, aprendo la strada alla risarcibilità del danno non patrimoniale. Tuttavia, la giurisprudenza in materia è ancora divisa e l'orientamento della Corte di Cassazione oscilla tra il riconoscimento del valore affettivo dell'animale e la qualificazione dello stesso come semplice bene patrimoniale.

Danno non patrimoniale e distinzione dal danno patrimoniale
Il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge o quando derivi dalla lesione di diritti fondamentali della persona. Tale categoria comprende il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale.
Il danno patrimoniale, invece, riguarda la perdita economica subita dal danneggiato, come le spese veterinarie sostenute per cercare di salvare l'animale o il valore economico dello stesso.
Quando parliamo di danno per la perdita dell'animale di affezione ci riferiamo, ovviamente, a quelle fattispecie in cui rilevi la responsabilità di un terzo tenuto, di conseguenza, al risarcimento.
Evoluzione giurisprudenziale
Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze N. 26972-26975 del 2008, hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza di una lesione di diritti costituzionalmente garantiti. In tale contesto, la perdita di un animale d'affezione ha trovato difficoltà a essere riconosciuta come evento risarcibile, in quanto la relazione tra proprietario e animale non è stata sempre ritenuta meritevole di tutela costituzionale.
Tuttavia, alcuni Tribunali hanno espresso un orientamento più evoluto. Il Tribunale di Torino (sent. N. 6296/2012) ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita di un animale, affermando che il rapporto affettivo con esso costituisce una componente essenziale della personalità umana, tutelata dall'art. 2 Cost. In senso conforme, il Tribunale di Pavia (sent. N. 1266/2016) ha attribuito un risarcimento per il danno derivante dalla perdita di un cane, evidenziando il valore sociale del legame uomo-animale.
Tuttavia, non mancano sentenze di segno opposto: il Tribunale di Civitavecchia (sent. N. 625/2022) ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo che la perdita dell'animale non incida su un diritto inviolabile della persona. Un'analoga posizione è stata assunta dal Tribunale di Castrovillari (sent. N. 267/2022), che ha ribadito la necessità di una lesione di un diritto costituzionalmente garantito per concedere il risarcimento.
Applicazione della tutela costituzionale alla perdita di un animale d'affezione
Un recente orientamento cerca di superare la rigida distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale in relazione agli animali domestici. Il Tribunale di Roma (sent. N. 8137/2022) ha affermato che la perdita di un animale può essere ricondotta alla tutela costituzionale della sfera relazionale e affettiva del proprietario, riconoscendo un danno non patrimoniale equitativamente determinato.
Inoltre, il Giudice di Pace di Ischia (sent. N. 638/2024) ha accolto una domanda di risarcimento, riconoscendo che la morte di un animale d'affezione può determinare una sofferenza psichica tale da superare la soglia della futilità, criterio richiesto dalla Cassazione per la risarcibilità del danno non patrimoniale.
Conclusioni
La questione della risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d'affezione resta ancora controversa.
Sebbene la giurisprudenza di merito si stia aprendo a una visione più ampia del danno non patrimoniale, la Cassazione mantiene un approccio restrittivo, richiedendo un ancoraggio alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
Tuttavia, la crescente consapevolezza del valore affettivo degli animali potrebbe spingere a una futura evoluzione giurisprudenziale più favorevole ai proprietari di animali.
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