Incidente su Moto Non Omologata per Due: Concorso di Colpa e Responsabilità Giuridica

Pubblicato il 16 febbraio 2025 alle ore 19:30

La questione della responsabilità in caso di incidente su una moto non omologata per il trasporto di due persone è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice presenza di un passeggero su un veicolo non omologato non implica automaticamente un concorso di colpa del trasportato. Tuttavia, la valutazione di eventuali profili di responsabilità deve essere condotta caso per caso, tenendo conto di fattori specifici quali l'incidenza della presenza del passeggero sulla dinamica del sinistro e la consapevolezza del trasportato sulla non conformità del veicolo.

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Responsabilità del Passeggero su Moto Non Omologata

In diverse sentenze, la Corte di Cassazione ha stabilito che il passeggero trasportato su una moto non omologata per due non è automaticamente corresponsabile in caso di incidente.

  • Cassazione Civile, sentenza N. 2970/2025: ha affermato che la semplice violazione delle norme sul trasporto non implica concorso di colpa, a meno che tale violazione abbia avuto un ruolo diretto nella causazione dell'incidente.

  • Tribunale di Rimini, sentenza N. 909/2022: ha riconosciuto che la responsabilità dell’assicurazione del conducente non può essere esclusa per il solo fatto che il passeggero fosse trasportato su un veicolo non omologato, a meno che non venga dimostrato un contributo causale concreto della presenza del trasportato nel verificarsi del sinistro.

Obblighi di Conoscenza del Passeggero

Un altro aspetto rilevante riguarda la consapevolezza del passeggero circa l'omologazione del veicolo. La giurisprudenza ha chiarito che il trasportato non è tenuto a conoscere le specifiche tecniche del mezzo, come l'omologazione per il trasporto di due persone.

  • Cassazione Civile, sentenza N. 14782/2023: ha stabilito che, salvo prova contraria, si presume che il passeggero non abbia avuto modo di verificare preventivamente la conformità del mezzo.

  • Corte d’Appello di Milano, sentenza N. 3187/2024: ha ribadito che, in assenza di prova che il passeggero fosse a conoscenza della non conformità del veicolo, non è possibile attribuirgli una corresponsabilità per il solo fatto di essere stato trasportato.

Incidenza sulla Stabilità del Veicolo

La presenza di un passeggero su una moto non omologata potrebbe, in alcuni casi, influire sulla stabilità e manovrabilità del veicolo. Tuttavia, per attribuire una responsabilità al passeggero, è necessario dimostrare concretamente che la sua presenza abbia alterato l'equilibrio del mezzo, contribuendo in modo diretto al verificarsi dell'incidente.

  • Cassazione Civile, sentenza N. 18542/2022: ha precisato che il trasportato su un veicolo non omologato non è responsabile per l'alterazione dell’equilibrio del mezzo se tale effetto non è stato specificamente provato in giudizio.

  • Tribunale di Napoli, sentenza N. 6543/2023: ha escluso il concorso di colpa del passeggero in un caso in cui la condotta negligente del conducente era stata la causa esclusiva dell'incidente.

Conclusione

La giurisprudenza italiana tende a escludere una responsabilità automatica del passeggero trasportato su una moto non omologata per due in caso di incidente. La valutazione della colpa richiede un'analisi concreta dell'incidenza causale della presenza del passeggero sulla dinamica del sinistro.

Le recenti pronunce confermano che la semplice violazione amministrativa dell’omologazione del mezzo non è sufficiente a determinare il concorso di colpa del passeggero, a meno che non venga dimostrato un legame diretto tra la sua presenza e l’evento dannoso. È essenziale, quindi, distinguere tra la violazione formale delle norme sul trasporto e il contributo effettivo alla causazione dell’evento dannoso.

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