Nel sistema previdenziale italiano, l’indebito si configura quando un soggetto percepisce somme non dovute da parte dell’INPS o di altro ente previdenziale. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra indebito previdenziale e indebito assistenziale, in quanto la disciplina applicabile e le conseguenze giuridiche variano sensibilmente. Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal pensionato, principio che, come chiarito dalla giurisprudenza, si applica esclusivamente all’indebito assistenziale.

Differenza tra Indebito Previdenziale e Indebito Assistenziale
La distinzione tra indebito previdenziale e assistenziale si fonda sulla natura delle prestazioni erogate:
-
Indebito previdenziale: riguarda somme percepite indebitamente nell’ambito di prestazioni previdenziali, come pensioni di vecchiaia, invalidità contributiva o assegni di disoccupazione, legate al versamento di contributi obbligatori da parte del lavoratore o del datore di lavoro. In questo caso, la restituzione delle somme percepite in buona fede è generalmente dovuta, salvo particolari eccezioni legate al legittimo affidamento del percipiente.
-
Indebito assistenziale: concerne prestazioni assistenziali erogate in assenza di una contribuzione, come pensioni di invalidità civile, assegno sociale e indennità di accompagnamento, destinate a soggetti in condizioni di bisogno economico o con invalidità. Qui la giurisprudenza ha affermato il principio dell’irripetibilità delle somme percepite in buona fede, escludendo la restituzione salvo dolo del beneficiario.
Il Principio della Irripetibilità delle Somme Percepite in Buona Fede
L’ordinamento italiano tutela il principio dell’affidamento legittimo del pensionato, ma con una distinzione fondamentale tra previdenza e assistenza:
-
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 26036/2019: ha stabilito che, in caso di indebito assistenziale derivante dalla sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, le somme sono ripetibili solo dal momento in cui venga emesso il provvedimento di accertamento, salvo dolo del percettore.
-
Corte Costituzionale, Sentenza n. 1/2006: ha affermato che le somme assistenziali percepite in buona fede non possono essere soggette a ripetizione, in quanto destinate al sostentamento del pensionato e della sua famiglia.
-
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 13223/2020: ha ribadito che, nel caso di indebiti previdenziali, la restituzione può essere richiesta, salvo il caso di un legittimo affidamento ingenerato dalla condotta dell’INPS.
Il Caso del Superamento del Limite Reddituale e la Conoscibilità da parte dell’INPS
Un aspetto particolarmente problematico riguarda l’ipotesi in cui l’indebito derivi dal superamento del limite reddituale da parte del pensionato. Spesso, l’INPS richiede la restituzione delle somme indebitamente percepite sulla base del superamento di soglie di reddito previste per determinate prestazioni.
Tuttavia, si verifica frequentemente che il superamento del reddito sia dovuto a trattamenti pensionistici già erogati dallo stesso INPS, rendendo palese l’impossibilità per l’ente di dichiararsi inconsapevole della situazione.
La giurisprudenza ha chiarito che, in questi casi, non può essere imposto al pensionato l’onere della restituzione:
-
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sent. N. 2808/2024: ha stabilito che il pensionato non ha l’obbligo di restituire somme qualora il reddito superato fosse già noto all’INPS per effetto della corresponsione di altre prestazioni pensionistiche.
-
Tribunale di Roma, Sent. N. 4894/2023: ha escluso la ripetizione dell’indebito su una pensione ai superstiti, poiché l’INPS aveva accesso ai dati reddituali attraverso l’Agenzia delle Entrate.
-
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, N. 13223/2020: ha affermato che l’omissione della comunicazione di dati reddituali non può costituire dolo laddove l’INPS abbia gli strumenti per verificare autonomamente la posizione del pensionato.
In questo contesto, è evidente che l’INPS ha l’obbligo di verificare autonomamente i redditi dei percettori di prestazioni assistenziali e previdenziali, grazie ai sistemi telematici di cui dispone, come il Casellario dell’Assistenza e l’accesso alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, la richiesta di restituzione di somme percepite in buona fede a causa di un presunto superamento del reddito appare contraria ai principi giuridici consolidati, ma con una distinzione fondamentale: l’irripetibilità è un principio applicabile all’indebito assistenziale, mentre nell’indebito previdenziale la restituzione è generalmente dovuta, salvo specifiche eccezioni giurisprudenziali.
Conclusioni
L’indebito previdenziale e quello assistenziale presentano profonde differenze normative e giurisprudenziali, soprattutto in relazione alla ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Se da un lato l’ordinamento riconosce il diritto dell’INPS al recupero delle somme indebitamente erogate, dall’altro tutela il pensionato che ha percepito gli importi in buona fede e senza dolo, ma solo per quanto riguarda l’indebito assistenziale.
Nei casi in cui l’indebito derivi dal superamento del limite reddituale a causa di trattamenti assistenziali o previdenziali già noti all’INPS, la giurisprudenza si è orientata verso la tutela del legittimo affidamento del pensionato, escludendo l’obbligo di restituzione nelle sole ipotesi di indebito assistenziale. Per l’indebito previdenziale, invece, la restituzione resta la regola generale, salvo eccezioni riconosciute caso per caso dalla giurisprudenza.
Questo principio di equità è essenziale per garantire una corretta applicazione della normativa previdenziale e la protezione dei soggetti più vulnerabili del sistema pensionistico, ma va sempre letto alla luce delle differenze normative tra previdenza e assistenza.
Aggiungi commento
Commenti